Art. 2.
(Istituzione e competenze del Comitato di indirizzo per la formulazione del Piano energetico nazionale).

      1. Al fine di assicurare il coordinamento stabile per la definizione della politica energetica nazionale e di provvedere alla formulazione e all'aggiornamento del Piano energetico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Comitato di indirizzo per la formulazione del Piano energetico nazionale, di seguito denominato «Comitato».
      2. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro della salute e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fanno altresì parte del Comitato il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome e quattro rappresentanti delle regioni indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato i responsabili di altri organismi o enti nazionali, europei e internazionali che svolgono o coordinano attività istituzionali e di ricerca scientifica nel settore dell'energia.
      3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato convoca il Comitato e ne fissa l'ordine del giorno.
      4. Ciascun componente può conferire la delega, per la partecipazione alle riunioni del Comitato, a un Vice ministro o ad un Sottosegretario di Stato.

 

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      5. Alle riunioni del Comitato, in relazione agli argomenti da trattare, possono essere invitati anche altri Ministri, nonché esponenti del sistema delle autonomie, rappresentativi dei diversi livelli di governo.
      6. Entro sei mesi dal suo insediamento, il Comitato elabora, in conformità alla normativa e agli indirizzi in materia di politica energetica dell'Unione europea, la proposta del Piano energetico nazionale e, con periodicità almeno quinquennale, le proposte di aggiornamento. La proposta del Piano energetico nazionale è predisposta previo espletamento di forme di consultazione con le parti sociali ed è presentata nel corso di una Conferenza nazionale energetica, organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della formulazione o dell'aggiornamento del Piano.